Come Gestire il CBD da Estratti di Cannabis in Farmacia [Aggiornato 09-24]
Il recente Decreto Ministeriale del 27 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio, rappresenta un importante aggiornamento normativo per il settore farmaceutico, con specifiche implicazioni per la gestione del cannabidiolo (CBD) ottenuto da estratti di cannabis.
Questo decreto, che entrerà in vigore il 5 agosto 2024, introduce delle novità rilevanti nelle modalità di gestione e utilizzo del CBD nelle farmacie italiane.
Aggiornamento
CDB NON stupefacente dall’11 settembre 2024
Il TAR del Lazio con Ordinanza N. 04229/2024 REG.PROV.CAU. e N. 08818/2024 REG.RIC. clicca QUI pubblicata in data 11 settembre 2024 ha sospeso l’efficacia del Decreto del Ministero della Salute del 27 giugno 2024 che prevedeva l’inserimento del cannabidiolo (CBD) nella tabella delle sostanze stupefacenti.
CDB stupefacente dal 5 agosto 2024 al 10 settembre 2024
Cosa cambiava con il nuovo decreto?
Il Decreto del 27 giugno 2024 aggiorna le tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope previste dal DPR 309/1990, inserendo nella Tabella dei medicinali, sezione B, le composizioni per somministrazione orale di cannabidiolo (CBD) ottenuto da estratti di cannabis.
Questa novità normativa comporta che il CBD, già presente nelle farmacie, dovrà essere trattato con maggiori precauzioni e seguendo procedure specifiche per garantire la conformità alla legge.
Nuove procedure operative per i farmacisti
A partire dal 5 agosto 2024, il CBD ottenuto da estratti di cannabis già in possesso delle farmacie dovrà essere pesato con precisione e inserito nel Registro entrata-uscita delle Sostanze Stupefacenti e Psicotrope.
Questo registro è fondamentale per monitorare il movimento delle sostanze classificate come stupefacenti e garantire che tutte le operazioni siano tracciabili e conformi alle normative vigenti.
Per quanto riguarda i nuovi acquisti di CBD effettuati dopo il 5 agosto, sarà necessario richiedere la sostanza direttamente al produttore o distributore autorizzato utilizzando un Buono-Acquisto, uno strumento che permette di garantire la tracciabilità e il controllo della sostanza lungo tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione finale.
L’importanza delle preparazioni magistrali
Il decreto ribadisce l’importanza della preparazione magistrale a base di cannabis, una pratica essenziale quando non sono disponibili medicinali industriali registrati.
Questa pratica, tuttavia, impone una grande responsabilità sia al medico prescrittore sia al farmacista preparatore. Entrambi devono garantire la qualità, l’efficacia e la sicurezza del preparato magistrale, valutando attentamente il rapporto rischio/beneficio per ogni singolo paziente.
Questo è particolarmente importante in assenza di medicinali registrati specifici, dove la decisione su quale forma farmaceutica e via di somministrazione adottare deve essere basata su dati scientifici solidi e aggiornati.
Le preparazioni estemporanee rappresentano l’unica possibilità terapeutica quando l’industria farmaceutica non è in grado di soddisfare una particolare esigenza prescrittiva e allo stato attuale risulta fondamentale in caso di carenze o indisponibilità dei medicinali di origine industriale.
Implicazioni per la pratica galenica
Per i farmacisti che operano nel campo della galenica, queste nuove disposizioni rappresentano un’ulteriore sfida ma anche un’opportunità per migliorare la qualità del servizio offerto ai pazienti.
La gestione del CBD come sostanza stupefacente richiede un aggiornamento delle pratiche operative, con particolare attenzione alla registrazione e alla tracciabilità dei movimenti di questa sostanza. Inoltre, la preparazione magistrale di farmaci a base di cannabis continua a essere un’area in cui il farmacista può esprimere al meglio le proprie competenze, contribuendo in modo significativo alla personalizzazione delle terapie per i pazienti.
Conclusioni
L’introduzione di queste novità normative sottolinea l’evoluzione continua del panorama normativo legato alle sostanze stupefacenti e psicotrope.
CDB NON più stupefacente dall’11 settembre 2024
Il TAR del Lazio con Ordinanza N. 04229/2024 REG.PROV.CAU. e N. 08818/2024 REG.RIC. pubblicata in data 11 settembre 2024 ha sospeso l’efficacia del Decreto del Ministero della Salute del 27 giugno 2024 che prevedeva l’inserimento del cannabidiolo (CBD) nella tabella delle sostanze stupefacenti.
CDB è stato “stupefacente” dal 5 agosto 2024 al 10 settembre 2024
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